1 Der Fachbewilligungsausschuss setzt sich zusammen aus Sachverständigen der eidgenössischen Stellen, namentlich der am Vollzug beteiligten Ämter, der kantonalen Stellen, der Trägerschaft, der Wissenschaft und der Wirtschaft.
2 Er berät das BAG in Fragen des Vollzugs dieser Verordnung.
1 La commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali è composta di esperti dei servizi della Confederazione, segnatamente degli Uffici che prendono parte alla esecuzione, dei servizi cantonali, dell’ente responsabile, del mondo della scienza e dell’economia.
2 La commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali consiglia l’UFSP in merito alle questioni inerenti all’esecuzione della presente ordinanza.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.