Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 12 capoverso 2, 13 capoverso 1, 16 capoverso 2, 38 capoverso 3 e
39 capoverso 1 della legge federale del 7 ottobre 19831 sulla protezione
dell’ambiente (legge);
visto l’articolo 3 della legge federale del 22 giugno 19792 sulla pianificazione
del territorio,
ordina:
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.