Wird eine alte Anlage im Sinne von Anhang 1 geändert, so gelten die Vorschriften über die Emissionsbegrenzung bei neuen Anlagen, soweit Anhang 1 keine abweichenden Vorschriften enthält.
8 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 23. März 2016, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 1135).
Se si modifica un vecchio impianto ai sensi dell’allegato 1, si applicano le prescrizioni concernenti la limitazione delle emissioni per i nuovi impianti, a meno che l’allegato 1 non preveda prescrizioni derogatorie
9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1135).
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