Wird eine neue Anlage nach ihrer Inbetriebnahme im Sinne von Anhang 1 geändert, so gelten die Vorschriften über die Emissionsbegrenzung bei neuen Anlagen.
Se, dopo la sua messa in servizio, un nuovo impianto è modificato ai sensi dell’allegato 1, si applicano le prescrizioni sulla limitazione delle emissioni per gli impianti nuovi.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.