Die Kantone vollziehen diese Verordnung unter Vorbehalt von Artikel 18.
L’esecuzione della presente ordinanza spetta ai Cantoni fatto salvo l’articolo 18.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.