1 Die Immissionsgrenzwerte nach Anhang 2 müssen überall eingehalten sein, wo sich Menschen aufhalten können.
2 Sie gelten nur für Strahlung, die gleichmässig auf den ganzen menschlichen Körper einwirkt.
1 I valori limite d’immissione giusta l’allegato 2 devono essere rispettati ovunque possano soggiornare persone.12
2 Essi si applicano soltanto alle radiazioni che agiscono in modo omogeneo su tutto il corpo umano.
12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2009, in vigore dal 1° set. 2009 (RU 2009 3565).
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.