Das Eidgenössische Departement des Innern (EDI),
gestützt auf Artikel 119 Absatz 3 der Strahlenschutzverordnung
vom 26. April 20171 (StSV),
verordnet:
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),
visto l’articolo 119 capoverso 3 dell’ordinanza del 26 aprile 20171
sulla radioprotezione (ORaP),
ordina:
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.