1 Die Gebühren der Prüfungsstellen zum Nachweis des Grundwissens bemessen sich nach Anhang 3 Ziffer 5.
2 Die Gebühren beim übrigen Vollzug dieser Verordnung bemessen sich nach der Chemikaliengebührenverordnung vom 18. Mai 200510.
1 Le tasse riscosse dagli organi d’esame per la verifica delle nozioni fondamentali sono stabilite conformemente all’allegato 3 numero 5.
2 Gli emolumenti per l’esecuzione delle altre disposizioni della presente ordinanza sono calcolati secondo l’ordinanza del 18 maggio 200511 sugli emolumenti in materia di prodotti chimici.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.