1 Ein gleiches Biozidprodukt erhält eine andere Zulassungsnummer als das Referenzprodukt.
2 Der Inhalt der Zulassung des gleichen Biozidprodukts und der Inhalt der Zulassung seines Referenzprodukts sind identisch. Vorbehalten bleiben die nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b vorgeschlagenen Unterschiede, die von der Anmeldestelle für die Zulassung des gleichen Biozidprodukts berücksichtigt wurden.
3 Die Zulassung eines gleichen Biozidprodukts und die Zulassung eines Referenzprodukts können unabhängig voneinander geändert oder widerrufen werden.
1 Uno stesso biocida deve avere un numero di omologazione diverso da quello del prodotto di riferimento.
2 Il contenuto dell’omologazione dello stesso biocida deve essere identico a quello dell’omologazione del prodotto di riferimento. Sono fatte salve le differenze proposte ai sensi dell’articolo 5 capoverso 1 lettera b, che l’organo di notifica ha preso in considerazione per l’omologazione dello stesso biocida.
3 L’omologazione di uno stesso biocida e quella del corrispondente prodotto di riferimento possono essere modificate o annullate, indipendentemente l’una dall’altra.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.