1 Es werden folgende eidgenössischen Weiterbildungstitel erteilt:
2 Von Seiten des Bundes werden die eidgenössischen Weiterbildungstitel von der Direktorin oder dem Direktor des BAG unterzeichnet.
6 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 17. Nov. 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 5419).
1 Sono rilasciati i seguenti titoli federali di perfezionamento:
2 Per quanto attiene al riconoscimento della Confederazione, i titoli federali di perfezionamento sono firmati dal direttore dell’UFSP.
6 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 5 apr. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 2705). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
7 Introdotta dal n. I dell’O del 17 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5419).
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.