1 Wer embryonale Stammzellen gewinnt oder ein Forschungsprojekt zur Verbesserung der Gewinnungsverfahren durchführt, muss innerhalb von sechs Monaten nach Abbruch oder Abschluss der Stammzellengewinnung oder des Forschungsprojekts dem Bundesamt Bericht erstatten.
2 Wer ein Forschungsprojekt mit embryonalen Stammzellen durchführt, muss innerhalb von sechs Monaten nach Abbruch oder Abschluss des Forschungsprojekts dem Bundesamt und der Ethikkommission Bericht erstatten.
3 Das Bundesamt kann die Frist aus wichtigen Gründen verkürzen; auf begründetes Ersuchen der Projektleitung kann es die Frist ausnahmsweise verlängern.
1 Chi deriva cellule staminali embrionali o svolge un progetto di ricerca volto a migliorare il processo di derivazione è tenuto a presentare un rapporto all’Ufficio federale entro sei mesi dall’interruzione o dalla conclusione della derivazione di cellule staminali o del progetto.
2 Chi svolge un progetto di ricerca con cellule staminali embrionali è tenuto a presentare un rapporto all’Ufficio federale e alla Commissione d’etica entro sei mesi dall’interruzione o dalla conclusione del progetto.
3 Per motivi importanti l’Ufficio federale può abbreviare il termine; può prolungarlo in casi eccezionali su domanda motivata della direzione di progetto.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.