1 Wer embryonale Stammzellen gewinnt, ein Forschungsprojekt zur Verbesserung der Gewinnungsverfahren durchführt, überzählige Embryonen aufbewahrt oder embryonale Stammzellen ein- oder ausführt, muss geplante wesentliche Änderungen am betreffenden Projekt dem Bundesamt melden.
2 Wer ein Forschungsprojekt mit embryonalen Stammzellen durchführt, muss geplante wesentliche Änderungen am Forschungsplan der Ethikkommission und dem Bundesamt melden.
3 Das Bundesamt beziehungsweise die Ethikkommission und das Bundesamt nehmen innerhalb von 30 Tagen nach Eingang der Meldung Stellung.
4 Ein Projekt nach Absatz 1 darf mit den vorgesehenen Änderungen nur fortgesetzt werden, wenn das Bundesamt eine erneute Bewilligung erteilt.
5 Ein Forschungsprojekt nach Absatz 2 darf gemäss dem geänderten Forschungsplan nur fortgesetzt werden, wenn die Ethikkommission eine erneute befürwortende Stellungnahme abgibt und das Bundesamt das Projekt erneut freigibt.
1 Chi deriva cellule staminali embrionali, svolge un progetto di ricerca volto a migliorare il processo di derivazione, conserva embrioni soprannumerari oppure importa o esporta cellule staminali embrionali è tenuto a notificare all’Ufficio federale le modifiche sostanziali che prevede di apportare al progetto interessato.
2 Chi svolge un progetto di ricerca con cellule staminali embrionali è tenuto a notificare alla Commissione d’etica e all’Ufficio federale le modifiche sostanziali che prevede di apportare al piano di ricerca.
3 L’Ufficio federale rispettivamente la Commissione d’etica e l’Ufficio federale esprimono il loro parere entro 30 giorni dalla ricezione della notifica.
4 Un progetto di cui al capoverso 1 può essere proseguito conformemente alle modifiche previste soltanto se l’Ufficio federale rilascia una nuova autorizzazione.
5 Un progetto di ricerca di cui al capoverso 2 può essere proseguito conformemente al piano di ricerca modificato soltanto se la Commissione d’etica rilascia un nuovo preavviso favorevole e l’Ufficio federale rilascia un nuovo nullaosta al progetto.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.