1 Wer embryonale Stammzellen aufbewahrt, muss dies dem Bundesamt melden.
2 Der Bundesrat kann Ausnahmen von der Meldepflicht vorsehen, wenn bereits auf andere Weise sichergestellt ist, dass das Bundesamt von der Aufbewahrung embryonaler Stammzellen Kenntnis hat.
1 Chi conserva cellule staminali embrionali è tenuto a darne notifica all’Ufficio.
2 Il Consiglio federale può prevedere eccezioni all’obbligo di notifica, se è garantito che l’Ufficio è già informato in altro modo della conservazione di cellule staminali embrionali.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.