1 Die Bundesvollzugsbehörden erheben für ihre Verwaltungshandlungen Gebühren, die sich innerhalb der im Anhang festgelegten Gebührenrahmen nach Zeitaufwand bemessen.
2 Für Verwaltungshandlungen, für die im Anhang keine Ansätze festgelegt sind, werden die Gebühren nach Zeitaufwand berechnet.
3 Der Stundenansatz für die Berechnung des Zeitaufwands richtet sich nach den von der Eidgenössischen Finanzverwaltung ermittelten direkten Personal- und Arbeitsplatzkosten der Bundesverwaltung.
4 Für Verwaltungshandlungen nach Artikel 5 Absatz 3 AllgGebV3 können Zuschläge bis zu 50 Prozent der ordentlichen Gebühr erhoben werden.
1 Le autorità federali di esecuzione riscuotono per i propri atti amministrativi emolumenti calcolati secondo il dispendio di tempo in base alle tariffe stabilite nell’allegato.
2 Per quanto concerne gli atti amministrativi per i quali nell’allegato non sono stabilite aliquote, gli emolumenti sono calcolati secondo il dispendio di tempo.
3 L’aliquota oraria per il calcolo del dispendio di tempo si basa sui costi diretti di personale e di posti di lavoro dell’Amministrazione federale calcolati dall’Amministrazione federale delle finanze.
4 Per gli atti amministrativi di cui all’articolo 5 capoverso 3 OgeEm3 possono essere riscossi supplementi pari al massimo al 50 per cento dell’emolumento ordinario.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.