1 Dieses Gesetz gilt für den Umgang mit Organen, Geweben oder Zellen menschlichen oder tierischen Ursprungs sowie daraus hergestellten Produkten (Transplantatprodukte), die zur Transplantation auf den Menschen bestimmt sind.
2 Es gilt nicht für den Umgang mit:
1 La presente legge si applica all’impiego di organi, tessuti o cellule di origine umana o animale e all’impiego di prodotti fabbricati con essi (espianti standardizzati) destinati al trapianto sull’essere umano.
2 Essa non si applica all’impiego di:
3 All’impiego di organi, tessuti o cellule destinati a un trapianto autologo sono applicabili gli articoli 36 e 50–71. Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sulla qualità e sulla sicurezza di organi, tessuti o cellule destinati a un trapianto autologo, preparati prima del trapianto. Agli espianti standardizzati destinati a un trapianto autologo sono applicabili gli articoli 4, 7 capoverso 2 lettera b, 49 e 63–65.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.