1 Der Bund schafft eine Nationale Zuteilungsstelle.
2 Die Nationale Zuteilungsstelle:
3 Die Nationale Zuteilungsstelle führt über jeden Entscheid Unterlagen und bewahrt diese zehn Jahre auf.
4 Der Bundesrat regelt das Zuteilungsverfahren.
1 La Confederazione istituisce un servizio nazionale di attribuzione.
2 Il servizio nazionale di attribuzione:
3 Il servizio nazionale di attribuzione tiene per ogni decisione una documentazione, che conserva per dieci anni.
4 Il Consiglio federale disciplina la procedura di attribuzione.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.