1 Für störende Fernmeldeanlagen sowie Ortungs- und Überwachungssysteme gilt Artikel 24 sinngemäss.
2 Es wird maximal eine Bandbreite von 50 kHz pro Bewilligung verrechnet.
1 Per i sistemi di localizzazione e di sorveglianza e per gli impianti di telecomunicazione che provocano interferenze l’articolo 24 si applica per analogia.
2 Viene fatturata al massimo una larghezza di banda di 50 kHz per ogni autorizzazione.
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