1 Der Bundesrat kann internationale Vereinbarungen abschliessen, die in den Anwendungsbereich dieses Gesetzes fallen.
2 Für Vereinbarungen technischen und administrativen Inhalts kann er die Befugnis zum Abschluss übertragen auf:
3 Der Bundesrat kann eine Anbieterin von Grundversorgungsdiensten beauftragen, die schweizerischen Interessen in internationalen Organisationen des Postwesens oder des Zahlungsverkehrs sowie in deren Gremien zu vertreten.
1 Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali che rientrano nel campo d’applicazione della presente legge.
2 Esso può delegare la facoltà di concludere accordi dal contenuto tecnico e amministrativo:
3 Può incaricare un fornitore di servizi del servizio universale di rappresentare gli interessi della Svizzera in seno alle organizzazioni internazionali e ai loro organi nel settore postale o del traffico dei pagamenti.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.