Die Zwangsvollstreckung in Luftfahrzeuge richtet sich nach den Regeln über die Vollstreckung in Grundstücke, soweit nicht in diesem Gesetz oder in der Vollziehungsverordnung vom 2. September 196011 etwas anderes bestimmt wird.
L’esecuzione forzata su aeromobili avviene secondo le regole dell’esecuzione forzata sugli immobili, sempreché non sia disposto altrimenti dalla presente legge o dall’ordinanza d’esecuzione del 2 settembre 196011.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.