Forderungen, für die ein Pfandrecht eingetragen ist, unterliegen keiner Verjährung.
I crediti garantiti da un pegno iscritto non sono soggetti a prescrizione.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.