Landesrecht 7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 74 Verkehr
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748.217.1 Bundesgesetz vom 7. Oktober 1959 über das Luftfahrzeugbuch

748.217.1 Legge federale del 7 ottobre 1959 sul registro aeronautico

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Art. 16

1 Wer sich in gutem Glauben auf einen Eintrag im Luftfahrzeugbuch verlassen und daraufhin Eigentum oder ein Pfandrecht erworben hat, ist in diesem Erwerbe zu schützen.

2 Wurde indessen die Aufnahme des Luftfahrzeuges in das Luftfahrzeugbuch ungeachtet einer bereits bestehenden Aufnahme erwirkt, so kann dieser Schutz gegenüber dem gutgläubigen Inhaber eines dort eingetragenen dinglichen Rechts nicht geltend gemacht werden.

Art. 16

1 Chi, riferendosi in buona fede a un’iscrizione nel registro aeronautico, ha acquistato una proprietà o un diritto di pegno deve essere protetto nel suo acquisto.

2 Se, tuttavia, un aeromobile è stato intavolato nonostante una intavolazione anteriore, quella protezione non può essere invocata contro il titolare in buona fede di un diritto reale la cui iscrizione sia fondata su detta intavolazione.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.