1 L’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) può, in singoli casi, concedere deroghe alle disposizioni relative ai valori limite d’emissione indicate all’articolo 1 capoverso 2 per:
- a.
- gli aeromobili impiegati esclusivamente nella lotta antincendio;
- b.
- gli aeromobili specialmente concepiti per voli acrobatici e impiegati soltanto per questo scopo;
- c.
- gli aeromobili specialmente concepiti per voli agricoli e impiegati soltanto per questo scopo;
- d.
- gli aeromobili d’importanza storica.
2 L’UFAC autorizza l’esercizio di tali aeromobili a determinate condizioni, in particolare limitando l’impiego essenzialmente allo scopo particolare.