1 Die Einnahmen aus Streckenflugsicherungsgebühren sowie die Abgeltungen des Bundes für Streckenflugsicherungsdienste dürfen nicht zur Finanzierung der Kosten für die Erbringung von An- und Abflugsicherungsdiensten verwendet werden.
2 Die Einnahmen aus Gebühren für die An- und Abflugsicherung sowie Abgeltungen des Bundes für die An- und Abflugsicherungsdienste einer bestimmten Flugplatzkategorie dürfen nicht zur Finanzierung der Kosten für die Erbringung von Streckenflugsicherungsdiensten oder von An- und Abflugsicherungsdiensten einer anderen Flugplatzkategorie verwendet werden.
3 Die Einnahmen aus Flugsicherungsgebühren sowie Abgeltungen des Bundes innerhalb einer Gebührenzone nach Artikel 13 dürfen nicht zur Finanzierung der Kosten für die Erbringung von Flugsicherungsdiensten einer anderen Gebührenzone verwendet werden.
1 Gli introiti provenienti dalle tasse di rotta e gli indennizzi della Confederazione per servizi della sicurezza aerea di rotta non devono essere impiegati per finanziare i costi di servizi per la sicurezza di avvicinamento e di decollo.
2 Gli introiti provenienti dalle tasse per la sicurezza di avvicinamento e di decollo e gli indennizzi della Confederazione per la sicurezza di avvicinamento e di decollo di una determinata categoria di aerodromo non devono essere impiegati per finanziare i costi di servizi della sicurezza aerea di rotta o della sicurezza di avvicinamento e di decollo di un’altra categoria di aerodromo.
3 Gli introiti provenienti dalle tasse della sicurezza aerea e gli indennizzi della Confederazione di una zona di tariffazione secondo l’articolo 13 non devono essere impiegati per finanziare i costi di servizi della sicurezza aerea di un’altra zona di tariffazione.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.