Flughafennutzer und deren Verbände, die nicht direkt zu den Verhandlungen zugelassen sind, müssen sich für die Beteiligung am Verfahren gemäss Artikel 26 beziehungsweise Artikel 28a innerhalb von 30 Tagen beim Flughafenhalter sowie beim BAZL melden.
19 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 14. Juni 2019, in Kraft seit 1. Aug. 2019 (AS 2019 2067).
Gli utenti dell’aeroporto e le loro associazioni che non sono ammessi direttamente ai negoziati devono annunciarsi entro 30 giorni presso l’esercente dell’aeroporto e presso l’UFAC per poter partecipare alla procedura conformemente agli articoli 26 o 28a.
19 Introdotto dal n. I dell’O del 14 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2067).
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