Die Entscheidbehörde teilt den Parteien den Abschluss des Instruktionsverfahrens mit.
L’autorità che prende la decisione comunica alle parti la conclusione della procedura d’istruzione.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.