Für Aussenlandungen gilt die Aussenlandeverordnung vom 14. Mai 201496.
95 Fassung gemäss Anhang Ziff. 5 der Aussenlandeverordnung vom 14. Mai 2014, in Kraft seit 1. Sept. 2014 (AS 2014 1339).
Agli atterraggi esterni si applica l’ordinanza del 14 maggio 201495 sugli atterraggi esterni.
94 Nuovo testo giusta l’all. n. 5 dell’O del 14 mag. 2014 sugli atterraggi esterni, in vigore dal 1° set. 2014 (RU 2014 1339).
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