1 Bundeseigene Betriebe, die zivile Luftfahrzeuge und Luftfahrzeugteile herstellen, für welche ein Baumusterzeugnis ausgestellt worden ist, müssen für diese Tätigkeit die Anforderungen dieser Verordnung erfüllen.
2 Soweit erforderlich werden die Einzelheiten durch Vereinbarung zwischen dem BAZL und den betreffenden Bundesbetrieben geregelt.
1 Le imprese appartenenti alla Confederazione, che costruiscono aeromobili civili e parti di essi per i quali è stato rilasciato un certificato di tipo, debbono soddisfare, per lo svolgimento di questa attività, le esigenze della presente ordinanza.
2 Per quanto necessario, le modalità sono disciplinate mediante un accordo tra l’UFAC e le imprese federali interessate.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.