1 Das Bundesamt für Zivilluftfahrt (Bundesamt) regelt den Such- und Rettungsdienst.
2 Es kann den Such- und Rettungsdienst geeigneten Organisationen übertragen.
1 L’Ufficio federale dell’aviazione civile (Ufficio federale) regolamenta il servizio di ricerche e di salvataggio.
2 Esso può delegare il servizio di ricerche e di salvataggio a organizzazioni competenti.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.