Gesuchs- und Beschwerdeverfahren, die bei Inkrafttreten dieser Verordnung hängig sind, werden nach der Verordnung vom 1. Juli 20155 über die Finanzhilfen für Ausbildungen im Bereich der Luftfahrt weitergeführt.
Le procedure di domanda e di ricorso, pendenti alla data dell’entrata in vigore della presente ordinanza, sono trattate secondo l’ordinanza del 1° luglio 20155 sugli aiuti finanziari all’istruzione aeronautica.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.