Landesrecht 7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 74 Verkehr
Diritto nazionale 7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni 74 Trasporti

748.01 Verordnung vom 14. November 1973 über die Luftfahrt (Luftfahrtverordnung, LFV)

748.01 Ordinanza del 14 novembre 1973 sulla navigazione aerea (ONA)

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Art. 132

Die Bescheinigung über die Sicherstellung gibt Auskunft über

die Höhe der Garantiesumme,
die Geltungsdauer der geleisteten Sicherheit und
den geographischen Geltungsbereich.

Art. 131

1 L’esercente può esigere dall’assicuratore che questi corrisponda al terzo danneggiato l’indennità dovuta, indipendentemente dagli eventuali diritti di regresso, anche se le pretese del terzo danneggiato verso l’esercente sono superiori, conformemente alle disposizioni della presente ordinanza, a quelle che l’esercente stesso può far valere nei confronti dell’assicuratore.

2 Il terzo danneggiato non può far valere direttamente alcuna pretesa contro l’assicuratore, bensì ha il diritto di pegno, per l’importo che gli è dovuto quale indennizzo, sulle pretese dell’esercente nei riguardi dell’assicuratore.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.