Landesrecht 7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 74 Verkehr
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748.01 Verordnung vom 14. November 1973 über die Luftfahrt (Luftfahrtverordnung, LFV)

748.01 Ordinanza del 14 novembre 1973 sulla navigazione aerea (ONA)

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Art. 127 Umfang der gesicherten Ersatzansprüche

1 Die Sicherstellung muss bis zu den im Artikel 125 angegebenen Grenzen die nach den Bestimmungen des Luftfahrtgesetzes gegen den Halter möglichen Ersatzansprüche Dritter auf der Erde decken.

2 Für Schäden, die durch eine an Bord befindliche Person verursacht werden, haftet der Halter, wenn diese Person nicht zur Besatzung gehört (Art. 64 Abs. 2 Bst. b LFG), nur bis zum Betrag der Sicherstellung.

3 Schäden, die durch den Fluglärm auf der Erde verursacht werden, dürfen im Versicherungsvertrag nicht ausgeschlossen werden.

Art. 126 Cambiamento del titolare e ritiro

1 Un contratto d’assicurazione deve prevedere:

a.
che in caso di cambiamento d’esercente durante la validità del contratto, le pretese fatte valere nei confronti del nuovo esercente siano parimenti coperte;
b.
che i diritti e gli obblighi risultanti dal contratto d’assicurazione siano trasferiti al nuovo esercente;
c.
che il nuovo esercente sia autorizzato a recedere dal contratto nel corso dei 14 giorni che seguono il cambiamento di esercente;
d.
che l’assicuratore sia autorizzato a recedere dal contratto entro il termine di 14 giorni a decorrere dal momento in cui ha avuto notizia del cambiamento d’esercente.

2 In caso di ritiro la garanzia cessa al momento indicato dall’articolo 128 lettera b.

3 Se, prima di quel momento, non è stata fornita all’UFAC la prova di una nuova garanzia, il certificato di navigabilità deve essere ritirato.183

4 Se, nei 14 giorni che seguono il cambiamento d’esercente, il nuovo esercente fornisce la prova di aver prestato una nuova garanzia, il contratto d’assicurazione anteriore è abrogato.

183 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3028).

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.