Landesrecht 7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 74 Verkehr
Diritto nazionale 7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni 74 Trasporti

748.01 Verordnung vom 14. November 1973 über die Luftfahrt (Luftfahrtverordnung, LFV)

748.01 Ordinanza del 14 novembre 1973 sulla navigazione aerea (ONA)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 104 Ballone, Segelflugzeuge und Luftfahrzeuge besonderer Kategorien

1 Ballonfahrtunternehmen müssen die Voraussetzungen nach Artikel 27 Absatz 2 Buchstabe b des Luftfahrtgesetzes und diejenigen nach Artikel 103 Absatz 1 Buchstaben a, e und g erfüllen. In begründeten Fällen kann das BAZL Ausnahmen zu den Voraussetzungen nach Artikel 103 Absatz 1 Buchstabe a gewähren.

2 Für Unternehmen, die Segelflugzeuge und Luftfahrzeuge besonderer Kategorien betreiben, ist keine Betriebsbewilligung erforderlich.

Art. 103a Sistema di gestione della sicurezza

1 Le seguenti imprese con sede in Svizzera devono introdurre e mantenere un sistema di gestione della sicurezza:

a.
gli esercenti di aeroplani ed elicotteri che effettuano voli a scopo commerciale;
b.
le imprese di manutenzione per aeroplani ed elicotteri.

2 Le seguenti norme dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale (OACI) contenute nell’allegato 19 alla Convenzione di Chicago138 sono direttamente applicabili al sistema di gestione della sicurezza:139

a.140
parte I, numeri 3.3 e 8.7.3;
b.141
parte III sezione II numeri 1.3 e 6.1.2.

3 Sono fatte salve le deroghe notificate dalla Svizzera in virtù dell’articolo 38 della Convenzione di Chicago.

4 Il DATEC può dichiarare vincolanti le raccomandazioni dell’allegato 6 della Convenzione di Chicago.

5 Per attuare le norme e le raccomandazioni dell’OACI, l’UFAC può emanare istruzioni complementari.

6 L’allegato 6 della Convenzione di Chicago non è pubblicato nella Raccolta ufficiale. Può essere consultato in lingua francese e inglese presso l’UFAC142.

137 Introdotto dal n. I dell’O del 5 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6005).

138 RS 0.748.0. Il testo dell’allegato non è pubblicato nella RU. Può essere consultato gratuitamente sul sito dell’Ufficio federale dell’aviazione civile all’indirizzo www.bazl.admin.ch > Spazio professionale > Organizzazione e informazioni di base, o acquistato presso l’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale (Organisation de l’aviation civile internationale, Groupe de la vente des documents, 999 rue de l’Université, Québec, Canada H3C 5H7; www.icao.int).

139 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3843).

140 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1139).

141 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1139).

142 I documenti possono inoltre essere ordinati o abbonati in libreria o sul sito Internet dell’OACI (www.icao.int).

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.