1 Beim Luftverkehr über die Landesgrenze dürfen Abflug und Landung nur auf Zollflugplätzen erfolgen.
2 Ausnahmsweise kann die Oberzolldirektion im Einvernehmen mit dem BAZL die Benützung anderer Abflug- und Landungsstellen gestatten.
1 Gli aeromobili che si dirigono all’estero o ne provengono possono prendere il volo od atterrare soltanto su aerodromi e idroscali doganali.
2 In via eccezionale, la Direzione generale delle dogane può, d’intesa con l’UFAC, autorizzare l’uso di altro campo.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.