Der Bundesrat kann insbesondere Fallschirmabsprünge, Fesselballonaufstiege, öffentliche Flugveranstaltungen, Kunstflüge und akrobatische Demonstrationen an Luftfahrzeugen von einer Bewilligung des BAZL abhängig machen.
Il Consiglio federale può subordinare all’autorizzazione preventiva dell’UFAC, specialmente i lanci con paracadute, le ascensioni di palloni frenati, l’organizzazione di manifestazioni aeronautiche pubbliche, nonché l’esecuzione di voli acrobatici e le dimostrazioni acrobatiche a bordo di aeromobili.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.