Mitteilungen der Gesellschaft an die Versicherten oder Anspruchsberechtigten erfolgen rechtsgültig an die ihr bekannte letzte Adresse.
Le comunicazioni della compagnia agli assicurati o agli aventi diritto sono valide legalmente se inviate all’ultimo indirizzo ad essa noto.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.