1 Die gerichtliche Bestätigung der Dispache ist nur für das gegenseitige Rechtsverhältnis der am Verfahren Beteiligten wirksam. Ihnen gegenüber gibt die rechtskräftig bestätigte Dispache einen Anspruch auf definitive Rechtsöffnung.
2 Stellt der Richter gestützt auf die Klage eines Einsprechers fest, dass keine Havarie-Grosse vorliegt und keine Beitragspflicht gegeben ist, so wirkt sich das Urteil für die übrigen Beteiligten, welche die Dispache anerkannt haben, nicht aus.
1 L’omologazione giudiziale del regolamento d’avaria ha effetti soltanto per i rapporti giuridici reciproci di coloro che sono parti del procedimento. Nei loro confronti il regolamento omologato passato in cosa giudicata costituisce titolo per il rigetto definitivo dell’opposizione nella procedura esecutiva.
2 Qualora il giudice accerti nel corso di un giudizio promosso da un opponente che non vi è stata avaria comune e che non sussiste alcun obbligo contributivo, la sentenza non produce effetti per gli altri interessati, che abbiano riconosciuto il regolamento d’avaria.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.