Landesrecht 7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 74 Verkehr
Diritto nazionale 7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni 74 Trasporti

747.301 Seeschifffahrtsverordnung vom 20. November 1956

747.301 Ordinanza del 20 novembre 1956 sulla navigazione marittima

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Art. 43

Als Berufsunfälle gelten alle Unfälle, die sich bei Ausübung einer dienstlichen Obliegenheit ereignen. Unfälle an Bord des Schiffes, beim Bootsverkehr von Schiff zu Schiff sowie vom Schiff zum Land und zurück gelten in allen Fällen als Berufsunfälle.

Art. 43

Sono considerati infortuni professionali tutti gli infortuni che colpiscono l’assicurato nell’adempimento dei suoi obblighi di servizio. Gli infortuni che accadono a bordo della nave, nel traffico con battello fra nave e nave e da nave a terraferma o ritorno, sono in ogni caso considerati infortuni professionali.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.