1 Auf der Strecke zwischen der Mittleren Rheinbrücke in Basel und der Strassenbrücke Rheinfelden haben die Fahrzeuge, ausgenommen Kleinfahrzeuge ohne eigene Triebkraft, unbeschadet des Paragraphen 6.20 der Rheinschifffahrtspolizeiverordnung vom 1. Dezember 199328 zur Schonung der Ufer möglichst in der Mitte des Stromes zu fahren, um schädliche Sogwirkungen und Wellenschlag zu vermeiden.
2 Kleinfahrzeuge mit eigener Triebkraft haben ihre Geschwindigkeit insbesondere beim An- und Ablegen so einzurichten, dass niemand unnötig gestört, behindert, gefährdet oder geschädigt wird.
1 Sulla sezione del Reno compresa tra il ponte «Mittlere Rheinbrücke» a Basilea e il ponte-strada di Rheinfelden le navi, ad eccezione delle imbarcazioni minute sprovviste di mezzi di propulsione meccanica devono, senza pregiudizio dell’articolo 6.20 del regolamento di polizia per la navigazione sul Reno del 1° dicembre 199328, navigare il più possibile al centro della corrente per non danneggiare le rive e per evitare gli effetti nocivi dei risucchi e delle onde.
2 Le imbarcazioni minute con mezzi propri di propulsione meccanica devono adattare la loro velocità soprattutto quando accostano e salpano, affinché nessuno venga inutilmente disturbato, ostacolato o esposto a pericolo, né subisca alcun danno.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.