Ein Lotsenpatent erhält, wer nach Erwerb des Rheinschifferpatents für Fahrzeuge mit eigener Triebkraft für die genannte Strecke von einem Lotsen (Lehrlotsen) als Lotsengehilfe ausgebildet worden ist und sich mit Erfolg einer Lotsenprüfung unterzogen hat, falls nicht Tatsachen vorliegen, die die Entziehung des Patents nach § 15 rechtfertigen würden.
Possono ottenere la patente di pilota i titolari, per il settore considerato, di una patente di barcaiuolo del Reno per naviglio a propulsione meccanica, che abbiano ricevuto una formazione di aiuto-pilota da un pilota istruttore e che abbiano superato l’esame di pilota; restano tuttavia salve le disposizioni previste nell’articolo 15 del presente regolamento.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.