1 Die Zulassungsurkunde muss mindestens folgende Angaben enthalten:
2 Artikel 12.06 Absatz 2 gilt entsprechend.
137 Fassung gemäss Beschluss der Internationalen Schifffahrtskommission vom 16. Juni 2005, genehmigt vom BR am 2. Dez. 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2006 (AS 2005 5739 6681).
138 Fassung gemäss Ziff. I der V der Internationalen Schifffahrtskommission vom 23. Juni 1995, vom BR genehmigt am 29. Nov. 1995, in Kraft seit 1. Jan. 1996 (AS 1996 976 984).
139 Eingefügt durch Ziff. I der V der Internationalen Schifffahrtskommission vom 23. Juni 1995, vom BR genehmigt am 29. Nov. 1995 (AS 1996 976 984). Fassung gemäss Ziff. I der V der Internationalen Schifffahrtskommission vom 27. Juni 2001, genehmigt vom BR am 21. Nov. 2001, in Kraft seit 1. Jan. 2002 (AS 2002 284 283).
1 All’atto dell’ispezione è stabilito se la nave è rispondente alle prescrizioni. I particolari dell’ispezione sono stabiliti dall’autorità competente.
2 L’ispezione può essere soppressa se un organismo riconosciuto ufficialmente attesta che la costruzione e l’equipaggiamento della nave sono rispondenti alle prescrizioni.
3 Per le navi che rientrano nel campo d’applicazione della direttiva sulle imbarcazioni da diporto (art. 14.01 cpv. 3), l’ispezione si limita a controllare l’ottemperanza alle prescrizioni contenute negli articoli 13.05, 13.10 e 13.11a. L’autorità competente può riconoscere le iscrizioni nel manuale del proprietario come prova che le prescrizioni degli articoli 13.05 e 13.10 sono state rispettate.139
139 Introdotto dalla Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 27 giu. 2001, approvata dal CF il 21 nov. 2001 (RU 2002 284 283). Nuovo testo giusta l’O della Commissione internazionale della navigazione del 16 giu. 2005, approvata dal CF il 2 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5739 6681).
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.