Heiz-, Koch- und Kühleinrichtungen einschliesslich ihres Zubehörs müssen betriebssicher sein.
I motori che impiegano carburante con un punto di combustione fino a 55°C non possono essere istallati a bordo di navi passeggeri.
113 Per l’entrata in vigore vedi art. 16.04 cpv. 2 lett. c della presente O.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.