Landesrecht 7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 74 Verkehr
Diritto nazionale 7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni 74 Trasporti

747.223.1 Verordnung vom 17. März 1976 über die Schifffahrt auf dem Bodensee (Bodensee-Schifffahrts-Ordnung, BSO)

747.223.1 Ordinanza del 17 marzo 1976 concernente la navigazione sul lago di Costanza (Regolamento della Navigazione sul lago di Costanza, RNC)

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Art. 1314 Elektrische Anlagen und Flüssiggasanlagen

Elektrische Anlagen und Flüssiggasanlagen müssen den anerkannten Regeln der Technik entsprechen.

Art. 1315 Accumulatori

1 Gli accumulatori devono essere di costruzione specialmente adeguata alle condizioni di esercizio a bordo.

2 Gli accumulatori sono disposti in modo da non scostarsi in caso di movimento della nave. Essi devono essere protetti contro i danni meccanici.

3 Navi con accumulatori agli ioni di litio che servono alla propulsione o all’alimentazione elettrica devono essere contrassegnati con il pittogramma W012 «Pericolo elettricità» secondo la norma «EN ISO 7010, 2019, Segni grafici – Colori e segnali di sicurezza – Segnali di sicurezza registrati»111. Il pittogramma deve essere applicato in modo ben visibile su ciascun bordo della nave accanto al contrassegno e a poppa.112

111 La norma può essere consultata gratuitamente o ottenuta dietro pagamento presso l’Associazione svizzera di normazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch.

112 Introdotto dalla Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 15 dic. 2021, approvata dal CF il 13 apr. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 253).

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.