1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Data dell’entrata in vigore:
Cap. 4; art. 56; cap. 7; art. 63: 1° aprile 1976127
Rimanenti disposizioni: 1° aprile 1979128
127 DCF del 12 mar. 1976.
128 DCF dell’8 nov. 1978 (RU 1979 336).
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