1 Die Schifffahrt auf öffentlichen Gewässern ist im Rahmen dieses Gesetzes frei.
2 Sondernutzung und gesteigerter Gemeingebrauch bedürfen der Bewilligung des Kantons, in dessen Gebiet das benützte Gewässer liegt.
3 Schiffe im Dienste des Bundes dürfen auf allen Gewässern verkehren.
1 La navigazione sulle acque pubbliche è libera nel quadro della presente legge.
2 L’uso particolare e l’uso comune accresciuto sono subordinati all’autorizzazione del Cantone sul cui territorio le acque si trovano.
3 I natanti8 al servizio della Confederazione possono navigare su tutte le acque.
8 Nuovo termine giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1749; FF 2016 5811). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.