Für die Anwendung der Artikel 10–15 dieser Verordnung sind der Schweiz gleichgestellt:
Ai fini dell’applicazione degli articoli 10 a 13 e 15 della presente ordinanza, sono assimilati alla Svizzera:
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.