Landesrecht 7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 74 Verkehr
Diritto nazionale 7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni 74 Trasporti

746.12 Verordnung vom 4. Juni 2021 über Sicherheitsvorschriften für Rohrleitungsanlagen (Rohrleitungssicherheitsverordnung, RLSV)

746.12 Ordinanza del 4 giugno 2021 sulle prescrizioni di sicurezza per gli impianti di trasporto in condotta (Ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta, OSITC)

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Art. 54 Molchung

1 Mit Ausnahme von kurzen Rohrleitungen sind Rohrleitungen regelmässig mit einem intelligenten Molch zu prüfen.

2 Bei nichtmolchbaren Leitungen ist die intelligente Molchung durch eine Fehlerortungsmessung zu ersetzen.

3 Im ersten Betriebsjahr ist eine Nullmessung durchzuführen.

Art. 54 Pig (scovoli)

1 Ad eccezione delle condotte brevi, le condotte devono essere controllate a intervalli regolari mediante un pig intelligente.

2 Nel caso di condotte in cui non sia possibile effettuare il controllo mediante pig intelligente deve essere svolta una misurazione di rilevamento delle anomalie.

3 Nel corso del primo anno d’esercizio è necessario effettuare una misurazione di riferimento (taratura).

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.