Vor der rechtskräftigen Genehmigung der Pläne darf mit dem Bau nicht begonnen werden.
La costruzione non può essere incominciata prima dell’approvazione definitiva dei piani.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.