Die Bestimmungen über die Zulassung von Fahrzeugen für konzessionierte Verkehrsangebote nach den Artikeln 24–29 gelten für die Verkehrsangebote mit Schiffen im grenzüberschreitenden Verkehr sinngemäss.
Le disposizioni concernenti l’immatricolazione di veicoli per le offerte di trasporto concessionarie di cui agli articoli 24–29 si applicano per analogia alle offerte di trasporto internazionale con i battelli.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.