Die Kantone stellen dem BAV ihre Bewilligungen zur Kenntnisnahme zu.
I Cantoni inviano le loro autorizzazioni all’UFT per informazione.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.