Diese Verordnung gilt für alle Seilbahnen im Geltungsbereich des SebG.
10 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 2. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Okt. 2015 (AS 2015 3167).
La presente ordinanza si applica a tutti gli impianti a fune che rientrano nel campo d’applicazione della LIFT.
10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3167).
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.